Il benzene (C6H6) è un liquido incolore, molto volatile anche a temperatura ambiente, poco stabile in acqua e presenta un caratteristico odore aromatico pungente, che diventa irritante a concentrazioni elevate.

I limiti di legge

Il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 155 (recepimento della direttiva europea 2008/50/CE) stabilisce il valore limite per la concentrazione del benzene nell’aria ambiente.

Periodo di mediazione Valore limite
Anno civile 5,0 µg/m3

L’effetto più noto dell’esposizione cronica riguarda la potenziale cancerogenicità del benzene sul sistema emopoietico (cioè sul sangue). Inoltre, il benzene è una sostanza cancerogena per l’uomo ed è classificato dall’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.) tra i cancerogeni certi (gruppo 1) pertanto, non è possibile raccomandare una soglia di sicurezza per la sua concentrazione in aria. L’esposizione a questa sostanza deve essere ridotta al massimo possibile poiché da studi condotti dall’ EPA e dall’ OMS, risulterebbero da 4 a 10 casi aggiuntivi di leucemia, per milione di persone esposte alla concentrazione di 1 µg/m3 per tutta la vita.

Il benzene presente in atmosfera deriva da processi evaporativi (emissioni industriali, uso del petrolio, degli oli minerali e dei loro derivati) e dalla combustione incompleta sia di natura antropica (veicoli a motore), che naturale (incendi, decomposizione di materia organica).

La maggior fonte emissiva è costituita dai gas di scarico dei veicoli a motore alimentati a benzina, a causa di una incompleta combustione, e da reazioni di trasformazione di altri idrocarburi e, in parte, anche dall’evaporazione che si verifica durante la preparazione, la distribuzione e lo stoccaggio delle benzine.

Il 10 dicembre 2024 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell’aria ambiente per un’aria più pulita in Europa. La nuova direttiva stabilisce standard di qualità dell’aria aggiornati da raggiungere entro il 2030 e si prevede poi un processo di progressivo allineamento con le linee guida dell’OMS entro il 2050. Per il benzene, la differenza rispetto al D.Lgs 155/2010 è la riduzione del limite annuo.

Periodo di mediazione Valore limite Direttiva (UE) 2024/2881
Anno civile 3,4 μg/m3

L’OMS, per alcuni inquinanti atmosferici ad azione cancerogena, fornisce un calcolo di indice di rischio unitario per la popolazione, associato alla loro presenza nell’aria. La stima dell’incremento di rischio unitario (U.R.) è intesa come il rischio addizionale di tumore che può verificarsi in una ipotetica popolazione nella quale tutti gli individui siano continuamente esposti, dalla nascita e per tutto l’intero tempo di vita, ad una concentrazione dell’agente di rischio nell’aria che essi respirano pari ad 1 µg/m3 .

 

Sostanza WHO air quality guidelines for Europe, 2nd edition, 2000

Rischio unitario, Indice di rischio/tempo di vita (µg/m3)-1

Benzene 6×10-6

 

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