Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.

Si tratta di una etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o dei servizi lungo l’intero ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un organismo competente.

Il marchio è stato appositamente sviluppato per consentire ai produttori di beni e servizi di qualificare la propria offerta dal punta di vista ambientale, promuovendo quei prodotti che presentano elevate prestazioni ambientali.

Il marchio Ecolabel UE è stato istituito nel 1992 con Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore nei Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Attualmente sono stati riconosciuti 26 gruppi di prodotti e servizi:

  • Apparecchiature per la riproduzione di immagini
  • Calzature
  • Carta da giornale, per copie e carta grafica, carta stampata
  • Coperture dure per pavimenti
  • Detergenti multiuso e per sanitari
  • Prodotti per la pulizia di superfici dure
  • Detersivi per bucato, professionali o industriali
  • Detersivi per lavastoviglie, professionali o industriali
  • Detersivi per piatti a mano
  • Lubrificanti
  • Materassi da letto
  • Mobili
  • Personal computer, notebook, tablet
  • Prodotti cosmetici da sciacquare
  • Prodotti di carta trasformata
  • Prodotti igienici assorbenti
  • Prodotti tessili
  • Prodotti vernicianti per esterni ed interni
  • Riscaldamento ad acqua
  • Rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù
  • Substrati di coltivazione, ammendanti, e pacciame
  • Televisori
  • Vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi
  • Tessuto carta
  • Saponi, shampoo, balsami per capelli
  • Subscarti di coltivazione

L’azienda che vuole ottenere la certificazione ambientale, deve dimostrare di rispettare i criteri ecologici, presentare una istruttoria ed inviare la documentazione all’Organismo competente nazionale (Comitato Ecolabel Europeo Ecoaudit – Sezione Ecolabel). Il Comitato trasferisce ad ISPRA la documentazione per l’esecuzione dell’istruttoria tecnico-amministrativa.

L’ISPRA ha 60 giorni di tempo per verificare la conformità e per comunicare il risultato al Comitato.

La procedura completa e la normativa di riferimento è disponibile sul sito dell’ISPRA.

Il tempo necessario per ottenere il contratto d’uso del marchio è di 3 mesi dalla data di presentazione della domanda. Il marchio ha validità per un massimo di tre anni, periodo che andrà a ridursi se i criteri di assegnazione vengono modificati.

Verificata la conformità ai criteri ecologici, sulla base di un parere tecnico dell’ISPRA, l’Organismo competente nazionale delibera per la concessione del marchio.

Il prodotto o servizio certificato viene inserito in un catalogo europeo.

Il marchio Ecolabel UE può essere richiesto dalle aziende che offrono un servizio di ricettività turistica o che offrono un servizio di campeggio, ed è stato sviluppato per qualificare il proprio prodotto dal punto di vista ambientale, offrendo, inoltre, al consumatore la possibilità di usufruire di un prodotto altamente qualificato e garantito a livello europeo.

Per effetto della Decisione (UE) 2017/175 del 25 gennaio 2017 sono entrati in vigore i nuovi criteri Ecolabel UE per le strutture ricettive. Per ottenere l’assegnazione del marchio Ecolabel, la struttura ricettiva deve rientrare nella categoria di prodotto ”strutture ricettive” definite all’art. 1 della Decisione n. 66/2010 e rispettare e soddisfare una serie di criteri, nonchè i pertinenti requisiti di valutazione e verifica stabiliti negli allegati A e B della suddetta decisione.

 

I vantaggi per le aziende che richiedono il marchio sono diversi:

  • Estendere i confini del proprio mercato di vendita, a livello nazionale ed europeo, soprattutto nei paesi europei dove esiste una maggiore sensibilità ambientale e dove il turismo sostenibile è visto con particolare interesse;
  • Distinguersi dalle altre aziende dello stesso settore offrendo un prodotto competitivo, attraverso una ospitalità più attenta alla riduzione degli impatti ambientali, senza penalizzare il confort e dando una motivazione ulteriore al cliente per scegliere la struttura;
  • Ampliare la propria clientela soddisfacendo anche i consumatori orientati verso la salvaguardia dell’ambiente;
  • Razionalizzare i consumi ed ottimizzare le risorse attraverso l’applicazione dei criteri ecologici stabiliti per l’assegnazione del marchio.

Attualmente le strutture ricettive, che hanno ottenuto il marchio Ecolabel UE, in Sicilia sono 29 (dato aggiornato al 10/10/2018).

I criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni  sono stati stabiliti con Decisione UE 2018/680

Il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» comprende l’erogazione dei servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati sia presso edifici commerciali, istituzionali e accessibili al pubblico, sia presso abitazioni private, compresi impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, nonché superfici vetrate raggiungibili senza dover utilizzare attrezzature o macchinari specializzati. Non sono ricomprese, invece, le attività di disinfezione né le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi, né le attività per le quali i prodotti di pulizia sono forniti dal cliente.

I requisiti di valutazione e verifica sono definiti nell’allegato alla decisione. Al fine dell’assegnazione del marchio di qualità ecologica il servizio dovrà soddisfare tutti i criteri obbligatori e un numero sufficiente di

e di un numero sufficiente dei criteri facoltativi edovrà essere soggetto a rilevazioni contabili distinte relativamente ad altri servizi erogati dal medesimo operatore che non rientrano nell’ambito della decisione. Tutti i criteri sono consultabili in allegato alla Decisione UE 2018/680

I criteri per il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» e i pertinenti requisiti di valutazione e verifica sono validi cinque anni dalla data di notifica della decisione.

 

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