A chi posso rivolgermi per segnalare la presenza di amianto?

ARPA Sicilia non raccoglie le segnalazioni sulla presenza di amianto. L’ente a cui rivolgersi per le segnalazioni è il Comune, attraverso la presentazione di un esposto indirizzato al Sindaco del Comune competente per territorio.
Nel caso in cui non vi sia la sicurezza sullo stato di degrado e pericolosità di una copertura o manufatto in amianto è possibile richiedere un sopralluogo. Vedi modello

A chi posso rivolgermi per la bonifica, rimozione e smaltimento di materiali contenti amianto dalla mia proprietà?

Si può consultare l’Albo Nazionale Gestori Ambientali (istituito con d.lgs 152/06 Testo Unico Ambientale) collegandosi al sito Albogestoririfiuti.it – sezione Elenco Iscritti. L’aggiornamento dell’elenco delle ditte è curato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

A chi mi rivolgo nel caso in cui vengono abbandonati rifiuti contenenti amianto?

Il Comune competente per territorio è tenuto a porre in essere quanto previsto dal comma 3 dell’art. 192 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., e inoltre dovrà procedere alla messa in sicurezza degli stessi rifiuti, coprendo detto materiale con doppio telo plastico, delimitando l’area con nastro rosso e bianco e apponendo un cartello con scritta “Presenza di rifiuti pericolosi contenenti amianto”, provvedendo successivamente alla rimozione.

Come possono soggetti pubblici e privati segnalare la presenza di amianto nei propri siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali?

Per effetto della “circolare sulle nuove modalità di realizzazione del censimento e della mappatura dei manufatti contenenti amianto (MCA) da parte dei Comuni”, diramata con DRPC del 09/05/2019, tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto e tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto, devono presentare al Comune territorialmente competente la scheda di autonotifica debitamente compilata, ai sensi della legge regionale 10/2014, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

Circolare DRPC Sicilia del 09/05/2019 – Modulo di autonotifica

Dove trovo il Piano Regionale Amianto?

Il Piano Regionale Amianto è disponibile su sito del Dipartimento Regionale della Protezione Civile/Piano Regionale Amianto

Dove posso consultare la normativa regionale, Italiana ed europea in materia?

Sul sito del Dipartimento Regionale della Protezione Civile/Piano Regionale Amianto/Normativa.

Dove posso trovare le informazioni sulle procedure di VAS e di VIA di competenza regionale?

Le Valutazioni Ambientali (VAS e VIA) assicurano che piani, programmi e progetti siano realizzati nel rispetto dei principi di tutela dell”ambiente, della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica a piani e programmi che riguardano diversi settori di attività come l’energia, i trasporti, la pianificazione del territorio e la gestione dei rifiuti.

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) si applica ai singoli progetti, quali, ad esempio, strade, elettrodotti, aeroporti e impianti industriali.

I contatti, la modulistica e le procedure sono disponibili sul Portale delle Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana.

 

Chi si occupa del monitoraggio delle acque di balneazione?

In Sicilia il monitoraggio delle acque relative alla balneazione è di competenza delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP). Sul Portale Acque del Ministero della Salute è possibile ricercare per provincia  tutte le informazioni relative ai punti di controllo sulla balneazione.

Cos’è una stazione radiobase?

Una stazione radiobase, nelle telecomunicazioni e nell’ambito delle reti cellulari, indica un sottosistema di ricetrasmissione di un segnale radio dotato tipicamente di antenna a settore ricetrasmittente che serve i terminali mobili degli utenti coprendo una determinata area geografica detta appunto cella radio, rappresenta dunque l’infrastruttura base della telefonia cellulare.

Chi autorizza l’installazione di una stazione radiobase?

I Comuni hanno il compito di autorizzare l’installazione di nuovi impianti e/o la modifica di quelli esistenti, sulla base di una preventiva valutazione di ARPA Sicilia. ARPA, in fase autorizzativa, determina l’impatto provocato dai campi elettromagnetici emessi da queste sorgenti. È possibile verificare con il Comune di residenza se l’impianto è autorizzato.

Come faccio a conoscere i livelli di campo elettromagnetico presenti nella mia abitazione?

È possibile chiedere un controllo per certificare il rispetto dei limiti di esposizione mediante esposto scritto al proprio Comune di residenza che può chiedere ad ARPA Sicilia di effettuare una misurazione.

Esiste una distanza di sicurezza dalle stazioni radiobase?

No. Ogni stazione è caratterizzata dal cosiddetto “volume di rispetto” che consiste nello spazio intorno dell’antenna all’interno del quale risultano superati i limiti di riferimento. Questo volume dipende dalla potenza dell’impianto e dalle caratteristiche costruttive dell’antenna, per cui varia da caso a caso, per questo è necessario rivolgersi al Comune che ne autorizza l’installazione.

Cosa succede se viene installata una nuova antenna, oltre quelle pre-esistenti, sul tetto davanti casa mia?

Nell’area interessata dall’installazione di una nuova antenna, al fine di valutare il livello di campo elettromagnetico complessivamente prodotto, vengono calcolati tutti i contributi degli impianti che sono coinvolti nella zona. Pertanto ARPA Sicilia, fa una valutazione analitica complessiva di sovrapposizione del campo elettromagnetico totale prodotto da tutti gli impianti presenti, che deve sempre rimanere entro i limiti di legge. L’autorizzazione all’installazione di una nuova antenna è di competenza Comunale.

Arpa Sicilia fornisce dati meteo?

Arpa Sicilia non produce dati meteorologici, a meno di quelli acquisiti presso le stazioni di qualità dell’aria (fisse e mobili) che non costituiscono, tuttavia, dataset validi per la redazione dei bollettini meteo regionali.
Gli Enti che in Sicilia ufficialmente acquisiscono e gestiscono i dati meteorologici su base territoriale regionale sono principalmente il SIAS (http://www.sias.regione.sicilia.it), il servizio idrologico ed il dipartimento di protezione civile.

Cos’è Ostreopsis ovata, volgarmente definita “alga tossica”

Ostreopsis ovata è una microalga marina bentonica, una specie tipica del clima caldo e tropicale, da molti anni ormai presente anche sulle coste di quasi tutte le regioni italiane. Le fioriture particolarmente intense dell’alga, che si manifestano nei mesi più caldi, possono provocare colorazioni anomale delle acque costiere. In alcuni casi si possono verificare morie di pesci. L’alga non è visibile ad occhio nudo, cresce su diversi substrati quali macroalghe, angiosperme marine, rocce, gusci di invertebrati e sedimenti.

Ostreopsis ovata è veramente tossica? Da dove proviene la tossicità?

In presenza delle fioriture e di condizioni meteo-marine che favoriscono la formazione di aerosol marino si possono presentare episodi di malessere nei bagnanti o nelle persone che stazionano lungo il litorale. La sintomatologia riscontrata è simil-influenzale e colpisce prevalentemente i soggetti predisposti quali gli allergici e gli asmatici.
Questi effetti sono dovuti all’azione di una tossina, prodotta da Ostreopsis, e veicolata dall’aerosol marino.
Un opuscolo informativo mostra come si presenta Ostreopsis ovata in superficie e nei fondali marini per poterla riconoscere.

Dopo che Arpa effettua il campionamento, a chi deve comunicarlo? Chi emette l’ordinanza di divieto di balneazione?

Arpa Sicilia effettua, su tutto il territorio regionale, il monitoraggio ambientale di Ostreopsis ovata da giugno a settembre e, quando la concentrazione della microalga raggiunge il valore di 30.000 cell/l, al fine di informare la popolazione, se ne fa comunicazione alla Capitaneria di Porto territorialmente competente, al Sindaco del comune interessato, al Responsabile dell’UO distrettuale di Igiene Pubblica territorialmente competente, al Laboratorio di Sanità Pubblica (LSP) dell’ASP competente, all’Assessorato Regionale alla Salute Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – Servizio 1 Igiene Pubblica e all’Assessorato Regionale Al Territorio ed Ambiente – Servizio 7. L’ordinanza per il divieto di balneazione viene emessa dal Sindaco del Comune nel quale ricade la stazione in cui si è verificato il superamento.

Perchè l’Ostreopsis viene monitorata in 21 punti della costa?

Le stazioni da campionare sono state scelte in base alle caratteristiche geo–morfologiche delle zone costiere adibite alla balneazione. Poiché Ostreopsis ovata è una specie bentonica che cresce su diversi substrati, prediligendo substrati rocciosi nei quali sono presenti macroalghe, questo è uno dei motivi per i quali nelle aree sabbiose non viene monitorata proprio perché non trova il substrato idoneo sul quale crescere e proliferare.
Inoltre la presenza di porti, moli e barriere frangiflutti, ostacolando la circolazione costiera ed il ricambio delle masse di acqua, favoriscono l’accumulo di microalghe potenzialmente tossiche e non.
Per tutti questi motivi ed in relazione alla tendenza delle concentrazioni di Ostreopsis ovata riscontrata negli anni di monitoraggio, ad oggi le stazioni campionate sono solo 21.

Cosa indica il superamento del limite?

Superamento del limite significa che la concentrazione di Ostreopsis ovata nell’acqua è ≥ 30.000 cell/l. Questo è il valore che fa scattare la fase di allerta, perché con queste concentrazioni in acqua e condizioni meteorologiche che favoriscono la formazione di aerosol, si possono verificare nei bagnanti i sintomi provocati da esposizione alla tossina prodotta da Ostreopsis. (sintomi simil influenzali)
In seguito al superamento del valore di 30.000 cell/l viene fatta la comunicazione al Sindaco del comune interessato, che procede con l’emissione dell’ordinanza di divieto di balneazione. Fino a quando i valori delle concentrazioni non ritornano < 30.00 cell/l il sito sarà interdetto alla balneazione.

Sono in una zona con forte presenza di alghe e ho avuto dei malesseri, a chi devo segnalarlo?

Sulla base delle informazioni acquisite solo raramente la presenza di fioriture ha causato effetti rilevanti per la salute umana. In ogni caso i sintomi risultano reversibili nel giro di poche ore. E’ comunque opportuno nel caso di malessere allontanarsi dalla zona e rivolgersi ad assistenza medica (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, struttura sanitaria più vicina: Guardia Medica, Pronto Soccorso)

A chi posso rivolgermi per segnalare il rumore di un locale notturno?

La L. 447/95 assegna al Comune sia in fase di autorizzazione sia in fase di esercizio il compito del controllo del rispetto dei limiti di immissione di rumore da parte di attività produttve
Arpa Sicilia fornisce il supporto tecnico – su richiesta dell’autorità, non del cittadino – per gli accertamenti di natura tecnica.

Cosa posso fare nel caso di un eventuale disturbo da rumore all’interno di un’abitazione privata?

La problematica è di natura privatistica, quindi non rientra tra le competenze di Arpa Sicilia.
È consigliabile rivolgersi direttamente al soggetto disturbante per individuare in modo concordato le azioni risolutive del problema, coinvolgendo l’Amministratore di condominio. Se il problema persiste è possibile rivolgersi al Comune e consultare i regolamenti comunali. Dove non sono disponibili ci si deve rivolgere al Giudice di Pace. Qualora si debba commissionare una perizia di parte ad un tecnico privato competente in acustica è possibile reperirne i nominativi nell’Elenco Nazionale dei TEcnici Competenenti in Acustica (ENTECA).

A chi posso rivolgermi per segnalare eventuali disturbi di rumore da insediamento produttivo?

La segnalazione va inoltrata al Comune territorialmente competente, indicando con il massimo dettaglio le informazioni necessarie ad individuare e gestire il problema: recapiti e riferimenti del soggetto disturbato (esponente), localizzazione e tipologia di edificio, descrizione della sorgente rumorosa, distanza tra l’edificio dell’esponente e l’attività, orario in cui viene percepito il disturbo, ecc. Il Comune, effettuate le verifiche di competenza sulla regolarità dell’attività dal punto di vista autorizzativo potrà attivare Arpa Sicilia anche per le verifiche strumentali.

A chi posso rivolgermi per segnalare eventuali disturbi di rumore da infrastruttura di trasporto?

La segnalazione va inoltrata al Comune territorialmente competente, indicando con il massimo dettaglio le informazioni necessarie ad individuare e gestire il problema: recapiti e riferimenti del soggetto disturbato (esponente), localizzazione e tipologia di edificio, descrizione della sorgente rumorosa, distanza tra l’edificio del disturbato e l’infrastruttura, orario in cui viene percepito il disturbo, ecc. Il Comune potrà attivare Arpa Sicilia anche per le verifiche strumentali.

Mi disturbano rumori provenienti da manifestazioni ed eventi temporanei. A chi mi posso rivolgere per una segnalazione?

La segnalazione va inoltrata al Comune territorialmente competente indicando con il massimo dettaglio le informazioni necessarie ad individuare e gestire il problema: recapiti e riferimenti del soggetto disturbato (esponente), localizzazione e tipologia di edificio, descrizione della sorgente rumorosa, distanza tra l’edificio del disturbato e l’attività, orario in cui viene percepito il disturbo, ecc. Il Comune, previa verifica della regolarità dell’attività dal punto di vista autorizzativo, può effettuare con proprio personale i controlli del rispetto degli orari e delle sorgenti presenti e attivare Arpa Sicilia per le verifiche fonometriche. È il Comune che autorizza le manifestazioni temporanee e rilascia eventuali deroghe ai limiti di emissione e di immissione acustica previsti dal DPCM 14/11/1997 ed attribuiti nel Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) alle zone in cui sono ubicate.

Un cantiere edile vicino casa che fa rumore in tutta la zona circostante, cosa posso fare?

I cantieri edili, stradali ed assimilabili, rientrano tra le attività rumorose temporanee, quelle cioè che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili. Nei cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione (DLgs 262 del 4/9/2002) ed essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell’ambiente circostante.

Sento schiamazzi in strada, a chi posso rivolgermi?

Le situazioni di disturbo dovute a schiamazzi e grida prodotte in ambiente esterno sono regolamentate dal codice penale, art. 659 “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Per segnalare tali situazioni e chiedere un intervento è necessario rivolgersi alle forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.

Sento rumori provenienti dagli impianti tecnici del mio condominio, cosa posso fare?

La rumorosità degli impianti tecnologici privati, a servizio di un immobile rientra nel campo di applicazione del DPCM 5/12/1997 “Determinazione requisiti acustici passivi degli edifici”, che fissa in 35 dB(A) il limite per i servizi a funzionamento discontinuo (es. ascensori) ed in 25 dB(A) il limite per gli impianti a funzionamento continuo (es. caldaie, impianti di ventilazione, condizionamento ecc.).

Le modalità per presentare richiesta sono disponibili alla pagina “Fare un’esperienza in ARPA Sicilia”

A cosa sono dovute le scie chimiche?
Sono scie di condensazione che, in base alle condizioni atmosferiche e al traffico aereo, possono assumere aspetti variegati e talora inconsueti. Le scie di condensazione sono dovute alla condensazione con successiva solidificazione del vapor acqueo, provocata nell’aria dal passaggio di un aeroplano.
Al fine di fornire maggiori e più dettagliate informazioni di natura tecnica e scientifica, si allega un rapporto di ARPAV “Note sul fenomeno delle scie di condensazione e delle cosidette scie chimiche” e di ARPAL “Scie di Condensazione e Scie Chimiche”.
Dove posso trovare i dati della Rete Regionale di monitoraggio della qualità dell’aria in Sicilia?
ARPA Sicilia gestisce la rete regionale di monitoraggio di qualità dell’aria costituita da 52 stazioni fisse, secondo quanto previsto dal Programma di Valutazione (PdV), approvato dal Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana. L’Agenzia inoltre gestisce altre 7 stazioni fisse non PdV. Tutti i dati monitorati sono pubblicati giornalmente sul sito web di ARPA Sicilia http://qualitadellaria.arpa.sicilia.it:8080/
Quali sono gli inquinanti monitorati?
Il monitoraggio della qualità dell’aria prevede la misura in continuo di alcuni inquiannati previsti dalla normativa di settore, che discende dall’attuazione di una Direttiva Europea.
Gli inquinanti sono i seguenti
La norma inoltre fissa i limiti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso.
Nella sezione https://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/aria/ è possibile pprofondire tutti i temi relativi alla qualità dell’aria (informazioni sugli inquinanti, sulle stazioni fisse, consultare i dati annuali e le relative relazioni)

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