
Per le sue caratteristiche chimico-fisiche l’amianto è stato per decenni uno dei materiali più utilizzati nell’industria siderurgica, automobilistica, meccanica, edile e, perfino, tessile.
Nel nostro Paese ne è stato bandito l’utilizzo sin dal dal 1992 perché le sue fibre potenzialmente inalabili accumulandosi nei bronchi e negli alveoli polmonari possono provocare potenziali danni irreversibili alla salute umana.
Lo smaltimento dell’amianto deve essere affidato a ditte specializzate, il cui elenco è depositato presso le Camere di Commercio. In generale, le bonifiche possono essere effettuate per incapsulamento, confinamento o rimozione.
Cosa fa Arpa Sicilia
Assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Territoriali per le eventuali attività di bonifica dei siti contaminati da amianto.
Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto e tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto devono presentare all’ARPA territorialmente competente la scheda di autonotifica debitamente compilata, ai sensi della legge regionale 10/2014, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.
Arpa Sicilia periodicamente provvede a trasmettere all’Ufficio Amianto – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, le schede di autonotifica ricevute.
Abbandono di rifiuti contenenti amianto
Nel caso in cui vengano abbandonati rifiuti contenenti amianto, il Comune competente per territorio è tenuto a porre in essere quanto previsto dal comma 3 dell’art. 192 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., e inoltre dovrà procedere alla messa in sicurezza degli stessi rifiuti, coprendo detto materiale con doppio telo plastico, delimitando l’area con nastro rosso e bianco e apponendo un cartello con scritta “Presenza di rifiuti pericolosi contenenti amianto”, provvedendo successivamente alla rimozione.
Arpa Sicilia non raccoglie le segnalazioni sulla presenza di amianto.
L’ente a cui rivolgersi per le segnalazioni è il Comune, attraverso la presentazione di un esposto indirizzato al Sindaco del Comune competente per territorio.
Nel caso in cui non vi sia la sicurezza sullo stato di degrado e pericolosità di una copertura o manufatto in amianto è possibile richiedere un sopralluogo.
L’esposto deve contenere possibilmente i seguenti dati:
- Indirizzato al Sindaco del Comune di ________
Dati anagrafici di chi presenta l’esposto (nome, cognome, comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico);
Localizzazione del sito di abbandono dei rifiuti con indicazione, ove possibile, delle coordinate (indicare il territorio, la contrada ecc.);
Descrizione generica del tipo di rifiuto (laterizi, RSU, presunto materiale in cemento-amianto, ecc.) corredata, ove possibile, da fotografie;
Per la bonifica, rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto dalla propria proprietà, si può consultare l’Albo Nazionale Gestori Ambientali (istituito con d.lgs 152/06 Testo Unico Ambientale) collegandosi al sito Albogestoririfiuti.it sezione Elenco Iscritti. L’aggiornamento dell’elenco delle ditte è curato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati a darne comunicazione all’ARPA territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.
Scarica Allegati
Title |
---|
Modulo autonotifica presenza amianto – ditte 1 files 98 downloads |
Modulo autonotifica presenza amianto – privati 1 files 174 downloads |
Approfondimenti
Il monitoraggio ambientale e Interventi sanitari nel Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla
Linee guida rifiuti abbandonati – 2018
Portale informativo amianto – Regione Siciliana
Legge Regionale n. 10/2014 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”