Per le sue caratteristiche chimico-fisiche l’amianto è stato per decenni uno dei materiali più utilizzati nell’industria siderurgica, automobilistica, meccanica, edile e, perfino, tessile.

Nel nostro Paese ne è stato bandito l’utilizzo sin dal  dal 1992 perché le sue fibre potenzialmente inalabili accumulandosi nei bronchi e negli alveoli polmonari possono provocare potenziali danni irreversibili alla salute umana.

Lo smaltimento dell’amianto deve essere affidato a ditte specializzate, il cui elenco è depositato presso le Camere di Commercio. In generale, le bonifiche possono essere effettuate per incapsulamento, confinamento o rimozione.

Per effetto della “circolare sulle nuove modalità di realizzazione del censimento e della mappatura dei manufatti contenenti amianto (MCA) da parte dei Comuni”, diramata con DRPC del 09/05/2019, tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto e tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto, devono presentare al Comune territorialmente competente la scheda di autonotifica debitamente compilata, ai sensi della legge regionale 10/2014, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

Cosa fa Arpa Sicilia

Assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Territoriali per le eventuali attività di bonifica dei siti contaminati da amianto.

Abbandono di rifiuti contenenti amianto

Nel caso in cui vengano abbandonati rifiuti contenenti amianto, il Comune competente per territorio è tenuto a porre in essere quanto previsto dal comma 3 dell’art. 192 del D.Lgs.  n° 152/2006 e ss.mm.ii., e inoltre dovrà procedere alla messa in sicurezza degli stessi rifiuti, coprendo detto materiale con doppio telo plastico, delimitando l’area con nastro rosso e bianco e apponendo un cartello con scritta “Presenza di rifiuti pericolosi contenenti amianto”, provvedendo successivamente alla rimozione.

Arpa Sicilia non raccoglie le segnalazioni sulla presenza di amianto.

L’ente a cui rivolgersi per le segnalazioni è il Comune, attraverso la presentazione di un esposto indirizzato al Sindaco del Comune competente per territorio.

Nel caso in cui non vi sia la sicurezza sullo stato di degrado e pericolosità di una copertura o manufatto in amianto  è possibile richiedere un sopralluogo.

L’esposto deve contenere possibilmente i seguenti dati:

  • Indirizzato al Sindaco del Comune di ________
    Dati anagrafici di chi presenta l’esposto (nome, cognome, comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico);
    Localizzazione del sito di abbandono dei rifiuti con indicazione, ove possibile, delle coordinate (indicare il territorio, la contrada ecc.);
    Descrizione generica del tipo di rifiuto (laterizi, RSU, presunto materiale in cemento-amianto, ecc.) corredata, ove possibile, da fotografie;

Per la bonifica, rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto dalla propria proprietà, si può consultare l’Albo Nazionale Gestori Ambientali (istituito con d.lgs 152/06 Testo Unico Ambientale) collegandosi al sito Albogestoririfiuti.it  sezione Elenco Iscritti. L’aggiornamento dell’elenco delle ditte è curato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Per effetto della “circolare sulle nuove modalità di realizzazione del censimento e della mappatura dei manufatti contenenti amianto (MCA) da parte dei Comuni”, diramata con DRPC del 09/05/2019, tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto e tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto, devono presentare al Comune territorialmente competente la scheda di autonotifica debitamente compilata, ai sensi della legge regionale 10/2014, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

Scarica Allegati

  • Questa pagina ti è stata utile?
  • No