Con il termine “sito contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) tale da rappresentare un rischio per la salute umana.

Divengono in questi casi necessari gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti.

Le procedure sono, di norma, di competenza della Regione mentre i siti contaminati di interesse nazionale (SIN), d’intesa con le Regioni interessate, sono individuati e perimetrati con decreto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui compete la verifica della procedura di bonifica.

In Sicilia sono presenti 4 SIN: Biancavilla, Gela, Milazzo, Priolo.

La procedura di bonifica dei 4 SIN siciliani (Biancavilla, Gela, Milazzo, Priolo) siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del MATTM che si avvale di ISPRA e di ARPA Sicilia.

Controlli sui siti contaminati

Come previsto dalla normativa, al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante, il responsabile:

  1. mette in opera le necessarie misure di prevenzione da comunicazione alla Regione, alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale ed al Comune;
  2. svolge le indagini preliminari sulle matrici ambientali interessate per valutare l’eventuale superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC, da considerarsi quali valori di attenzione ovvero i livelli di contaminazione delle matrici ambientali al di sopra dei quali e’ necessaria la caratterizzazione del sito);

Dove il soggetto responsabile accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica;

Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento ne dà immediata notizia al Comune ed alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla Regione il piano di caratterizzazione (ovvero l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito) che deve essere autorizzato in conferenza di servizi;

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e’ applicata la procedura di analisi di rischio sito sanitario ambientale sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR, intesi quali livelli di contaminazione residua accettabile, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica). Entro sei mesi il soggetto responsabile presenta i risultati dell’analisi di rischio e viene approvato il documento di analisi di rischio, che conclude positivamente il procedimento qualora gli esiti della procedura dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR). In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata, in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e all’attuale destinazione d’uso del sito, per cui il soggetto responsabile deve presentare un piano di monitoraggio, approvato dalla Regione. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla Regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.

Qualora gli esiti dell’analisi di rischio dimostrino, invece, che la concentrazione dei contaminanti è superiore ai valori di CSR, il soggetto responsabile sottopone alla Regione il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto stabilendo anche i tempi di esecuzione.

La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione.

Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale, che si avvale della competenza tecnica dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

Nel suddetto quadro di riferimento, l’Agenzia fornisce il necessario supporto tecnico alla Regione ed alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale per:

  • l’approvazione del Piano della Caratterizzazione (PdC);
  • la validazione delle risultanze della caratterizzazione;
  • l’approvazione dell’Analisi di Rischio (AdR);
  • l’approvazione del Progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
  • l’approvazione del Piano di monitoraggio;
  • la predisposizione di un’apposita relazione tecnica affinché Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale possa rilasciare la certificazione di completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e/omessa in sicurezza operativa in conformità al progetto approvato.

L’attività di validazione dei risultati analitici viene svolta mediante l´esecuzione di campionamenti da condurre in contraddittorio  e successiva analisi presso i laboratori di ARPA Sicilia.

Normativa

D. Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (Codice Ambiente) – Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”

 

D.M. n. 471/1999 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”

 

Linee Guida in materia di bonifica dei siti inquinati nella Regione Siciliana” (G.U.R.S. parte prima S.O. – n. 17 del 22/04/2016)

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