Le terre e rocce da scavo sono quel suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera (scavi in genere, perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, gallerie, strade, etc.).

Questo tema è ambientalmente rilevante in considerazione del fatto che questa gran mole di materiale quotidianamente prodotto durante le attività di trasformazione del territorio dovrebbe essere considerata come rifiuto, qualora non fossero previste apposite modalità di gestione.

La recente normativa si orienta verso l’inquadramento di queste grandi quantità di materiale in sottoprodotti riutilizzabili (per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali) sia nel cantiere in cui le terre sono state generate che in opere diverse, in sostituzione dei materiali di cava.

Affinché siano riutilizzabili, devono però rispettare alcuni requisiti specifici affinché non costituiscano pericolo per la salute dell’uomo e pregiudizio all’ambiente. A tal fine, il soggetto che realizza l’opera da cui si originano le terre e rocce da scavo (c.d. soggetto proponente) predispone apposito “Piano di utilizzo” (PUT) o “dichiarazione di utilizzo” (DU) delle terre e rocce da scavo in funzione delle dimensioni del cantiere.

Le attività svolte dall’Agenzia (a carico del soggetto proponente il Piano di Utilizzo e secondo tariffario) sono:

  • verifiche istruttorie e validazione preliminare del Piano di Utilizzo, su richiesta del soggetto che realizza l’opera o su richiesta motivata dell’Autorità che ne autorizza la realizzazione;
  • Verifica del rispetto di quanto previsto nel Piano di Utilizzo anche mediante sopralluoghi conoscitivi e campionamenti in contraddittorio;
  • validazione di analisi eseguite a carico del proponente;
  • approvazione e validazione del piano di indagini per la determinazione dei valori di fondo naturale, nei casi in cui vi siano dei superamenti delle Concentrazioni Soglia Contaminazione (CSC) e il proponente dell’opera ritiene che tali valori possano essere ascrivibili a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti (c.d. Valore di Fondo Naturale)

Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione l’ARPA validerà i requisiti di qualità ambientale (non superamento delle CSC), sia per il sito di produzione che per quello di destinazione.

ARPA Sicilia effettua secondo una programmazione annuale le ispezioni ed i controlli (con metodo a campione o programmate o su segnalazione di eventuale pericolo), al fine di accertare gli obblighi di cui alla dichiarazione. Una eventuale difformità rispetto a quanto previsto nel PUT o rispetto alla DU implica il divieto di prosecuzione della gestione delle terre come sottoprodotto.

Delibera 54/2019 Consiglio Federale SNPA – Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo

DPR n. 120 del 13/06/2017  “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”

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