I controlli su impianti soggetti ad AIA ministeriale sono svolti da ISPRA con il supporto di ARPA Sicilia sulla base di una programmazione annuale effettuata da ISPRA e concertata con ARPA.

I controlli su impianti soggetti ad AIA regionale sono svolti dalla Regione, che si avvale a tal fine di ARPA, sulla base di una programmazione triennale basata su un modello di pianificazione (SSPC) implementato dal SNPA.

I controlli mirano alla verifica dei limiti e delle prescrizioni dell’autorizzazione secondo quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), che contiene l’insieme delle azioni svolte dal gestore e dall’autorità di controllo al fine di effettuare, nelle diverse fasi della vita dell’impianto, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell’attività, delle relative emissioni e dei conseguenti impatti, assicurando la base conoscitiva necessaria alla verifica della sua conformità ai requisiti previsti nella autorizzazione.

I controlli su impianti soggetti ad AUA sono svolti da ARPA Sicilia sulla base delle specifiche norme di settore, su richiesta dell’Autorità Competente o di altri soggetti istituzionali.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di medie e grandi installazioni industriali che svolgono attività quali ad esempio la produzione di energia elettrica, la raffinazione di petrolio, la lavorazione di metalli, la produzione di cemento e di vetro, di prodotti chimici, di carta, la gestione di rifiuti, l’allevamento di bestiame, ed ha lo scopo di prevenirne e ridurne gli impatti sull’ambiente.

È disciplinata dalla Parte Seconda, Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006, e viene rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o dalla Regione rispettivamente  per le installazioni indicate nell’Allegato XII e nell’Allegato VIII dello stesso D.Lgs. 152/2006. In particolare, le autorizzazioni regionali relative ad impianti di gestione rifiuti (discariche ed impianti di trattamento rifiuti) sono rilasciate dal Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, mentre tutte le altre dal Dipartimento Ambiente dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente.

L’AIA contiene le condizioni di esercizio dell’impianto necessarie a conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente, sostituisce tutte le singole autorizzazioni ambientali precedentemente necessarie all’esercizio dell’installazione (scarichi, emissioni in atmosfera, rifiuti, rumore etc.) e ha generalmente una durata di dieci anni; nel caso in cui l’azienda sia in possesso di una certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, o risulti registrata secondo il regolamento EMAS, la durata dell’autorizzazione è estesa rispettivamente a dodici e a sedici anni.

Le autorizzazioni devono quindi prendere in considerazione l’impatto ambientale complessivo dell’installazione, comprendendo emissioni in aria, acqua e suolo, produzione di rifiuti, utilizzo di risorse, efficienza energetica, rumore, radiazioni, vibrazioni, prevenzione degli incidenti e ripristino del sito dopo la chiusura, con lo scopo di conseguire un’elevata protezione dell’ambiente nel suo complesso.

A tale scopo, l’AIA prevede condizioni di esercizio basate sulle migliori tecniche disponibili per il settore produttivo, le BAT (Best Available Techniques), e tiene conto, oltre che delle caratteristiche tecniche dell’impianto, anche del contesto in cui è inserito, cioè della sua localizzazione geografica e dello stato dell’ambiente circostante.

L’AIA è rilasciata al termine di un procedimento al quale, per le installazioni di competenza regionale partecipa anche ARPA, che è chiamata ad emettere un parere obbligatorio sui controlli e sui monitoraggi ambientali che il gestore deve effettuare periodicamente per assicurare il controllo delle emissioni della sua azienda e per garantire il rispetto dei relativi limiti.

Il rilascio del provvedimento di AIA è di competenza del Ministero dell’Ambiente per gli impianti con maggiore capacità produttiva, e della Regione per tutti gli altri.

ISPRA e le Regioni, che si avvalgono a questo scopo delle agenzie ambientali regionali e provinciali, vigilano sul rispetto delle condizioni dell’autorizzazione della singola azienda, quali ad esempio i limiti emissivi fissati dall’autorità competente, con una frequenza stabilita in un piano d’ispezione regionale, redatto e aggiornato dalla Regione, sulla base di una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate; la frequenza delle ispezioni così stabilita varia da un minimo di un anno per le installazioni che presentano i rischi maggiori ad un massimo di tre anni per quelle che presentano i rischi minori.

Le Agenzie per l’ambiente (ARPA/APPA/ISPRA) sono gli enti che accertano:

  1. il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;
  2. la regolarità dei controlli a carico del gestore, ad esempio la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento e il rispetto dei valori limite di emissione;
  3. che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l’autorità competente regolarmente e tempestivamente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

I controlli a carico del gestore, cosiddetti “autocontrolli”, e le loro frequenze sono esplicitati in un documento, redatto dal gestore e sul quale l’agenzia ambientale competente esprime le proprie valutazioni durante il procedimento di autorizzazione, spesso definito “Piano di Monitoraggio e Controllo”, o PMC.

Il Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente – SNPA, di cui fanno parte tutte le ARPA/APPA e ISPRA, ha creato uno strumento (modello SSPC, Sistema di Supporto per la Pianificazione dei Controlli) a supporto delle Regioni per la pianificazione delle ispezioni secondo i criteri previsti dalla normativa e brevemente descritti nel box a fianco.

ARPA Sicilia ha implementato il sistema SSPC nel 2017 per il triennio 2018-2020, e nel 2018 ha effettuato l’aggiornamento della programmazione per il triennio 2019-2021, sottoponendolo alla Regione per la sua adozione.

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è una specifica forma di autorizzazione introdotta per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali – che si applica alle piccole–medie imprese (PMI), oltre che agli impianti non soggetti ad AIA ma comunque sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 – rilasciata dalle Città Metropolitane e dai Liberi Consorzi dei Comuni (ex Province Regionali), che sostituisce e comprende sette diversi titoli abilitativi in materia ambientale ed è disciplinata dal D.P.R. 59/2013 e dal DPCM del 08.05.2015. La domanda di autorizzazione è presentata al SUAP.

Nel 2017 in Sicilia sono presenti 89 installazioni IPPC di competenza regionale e 19 di competenza statale.

La categoria IPPC più rappresentata per abbondanza numerica è quella relativa alla gestione rifiuti, che da sola rappresenta oltre la metà di tutte le aziende dotate di AIA regionale. le installazioni IPPC di competenza statale in Sicilia siano prevalentemente riconducibili ad attività energetiche (raffinerie e centrali termoelettriche) ed in misura minore all’industria chimica.
Nel corso del 2017 le Strutture Territoriali di ARPA Sicilia hanno effettuato attività di controllo ordinario in 43 installazioni di competenza regionale ed in 9 installazioni di competenza statale; sono state quindi sottoposte a controllo ordinario rispettivamente il 48% e il 47% delle installazioni di competenza regionale e statale presenti nel territorio siciliano.

Per quanto riguarda le installazioni regionali, il maggior numero di ispezioni è stato svolto in quelle di categoria IPPC5, gestione rifiuti, coerentemente con la loro maggiore distribuzione nel territorio.

Inoltre, nel corso dell’anno sono state effettuate anche 6 ispezioni straordinarie presso 5 installazioni regionali in cui sono stati segnalati gravi incidenti o guasti, infrazioni in materia ambientale o una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

Scarica Allegati

Title
Esito Controlli 2017
  1 files      744 downloads

Normativa

D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (Codice Ambiente) – Parte Seconda

 

Legge n. 35/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

 

D.Lgs n. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 4/04/2012”.

Regolamento del 13 giugno 2013 recante “Disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie Imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell’art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n.35”.

 

Legge n. 46 del 4/03/2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”.

  • Questa pagina ti è stata utile?
  • No