Il monitoraggio dei corpi idrici (laghi/invasi) è effettuato ai sensi della Direttiva quadro europea sulle acque (2000/60/CE), recepita in italia dal D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal DM 260/2010 e dal D.Lgs. 172/2015) e smi, prevede la valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici significativi sulla base di parametri e indicatori ecologici, idrologici e chimico-fisici. La direttiva individua, tra gli obiettivi minimi di qualità ambientale, il raggiungimento per tutti i corpi idrici dell’obiettivo di qualità corrispondente allo stato “buono” e il mantenimento, se già esistente, dello stato “elevato”. Gli Stati Membri hanno l’obbligo di attuare le disposizioni di cui alla citata Direttiva, attraverso un processo di pianificazione strutturato in 3 cicli temporali: “2009-2015” (1° Ciclo), “2015-2021” (2° Ciclo) e “2021-2027” (3° Ciclo), al termine di ciascuno dei quali, viene richiesta l’adozione di un Piano di Gestione.

La Regione siciliana, al fine di dare seguito alle disposizioni sopra citate, ha redatto l’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia del 2010, relativo al 2° Ciclo di pianificazione (2015-2021).

L’adozione del Piano di Gestione di distretto, impegna fortemente tutti gli enti per competenza, sulla base dello stato dei corpi idrici, a mettere in campo tutte le azioni e le misure necessarie atte al mantenimento e/o al raggiungimento dello stato di qualità “buono”. Nei casi in cui non
è stato possibile raggiungere tale obiettivo nel 2015 – termine stabilito dalla direttiva – era prevista sia la possibilità di prorogare questi termini al 2021 o al 2027, sia la possibilità di derogare per mantenere obiettivi ambientali meno rigorosi, motivandone le scelte.

In conformità con l’allegato 1 alla parte terza del decreto D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal DM 260/2010) per i corpi idrici artificiali o fortemente modificati, tra i quali sono inclusi gli invasi, si utilizzano gli elementi di qualità applicabili a una delle quattro categorie di acque superficiali naturali che più gli si accosta – nel caso specifico, i laghi – e i riferimenti allo stato ecologico elevato sono considerati riferimenti al potenziale ecologico massimo (MEP). Allegato Nota del MATTM Direzione generale.

Il Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia del 2010 individua 34 corpi idrici lacustri significativi, solo tre risultano essere di origine naturale (Biviere di Cesarò, Biviere di Gela e Lago di Pergusa). Dalla rete, con l’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia relativo al II ciclo di pianificazione (2015-2021), sono stati esclusi due invasi; i restanti 29 corpi idrici, tutti invasi artificiali, sono ascrivibili alla categoria dei corpi idrici fortemente modificati (CIFM) ai sensi del D.Lgs. 152/2006, derivati dallo sbarramento di corsi d’acqua per la costituzione di riserve idriche per gli approvvigionamenti potabili, per usi irrigui o per produzione di energia elettrica.

Lo stato di Qualità ambientale dei corpi idrici superficiali deriva dalla valutazione attribuita allo stato ecologico e allo stato chimico del corpo idrico, così come previsto nel DM 260/2010.

Lo stato ecologico è espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali. Alla sua definizione concorrono:

  • Elementi di Qualità Biologica (EQB)
  • elementi fisico-chimici e chimici, a sostegno degli elementi biologici

Lo Stato Ecologico definisce la qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici

Per la valutazione dello Stato Ecologico degli invasi, sono da analizzare l’elemento di qualità biologica (EQB) fitoplancton, attraverso il calcolo dell’indice ICF/IPAM, i parametri chimico-fisici indicati nell’allegato 1 del DM 260/2010 (concentrazione del fosforo, ossigenazione delle acque di fondo e trasparenza dell’acqua), che si valutano attraverso il calcolo del livello trofico dei laghi (LTLeco) e le sostanze inquinanti non appartenenti all’elenco di priorità (tab. 1/B del DM 260/10 e del D.Lgs. 172/2015), in relazione alla conformità o meno agli Standard di Qualità Ambientale in termini di media annua (SQA-MA).

I giudizi relativi all’ICF, all’LTLeco e agli SQA-MA della tabella 1/B vengono integrati per la definizione dello Stato Ecologico

Le classi di Stato Ecologico sono cinque rappresentate da specifici colori, come riportato di seguito:

Elevato* 
Buono  
Sufficiente 
Scarso  
Cattivo 

* Gli invasi non possono avere classe elevata a causa della loro non naturalità idromorfologica

Il DM 260/10, che è stato in parte modificato dal D.Lgs. 172/2015, prevede che lo Stato Chimico sia valutato sulla ricerca delle sostanze inquinanti incluse nell’elenco di priorità (tab. 1/A). Per il conseguimento dello stato Buono le concentrazioni di tali sostanze devono essere inferiori agli Standard di Qualità Ambientale (SQA) in termini di media annua (SQA-MA) o di concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA), ove prevista. E’ sufficiente che un solo elemento superi tali valori per il mancato conseguimento dello stato Buono.

Le Classi di qualità dello Stato Chimico sono due:

Le Classi di qualità dello Stato Chimico sono due:

Buono 
Mancato conseguimento dello stato Buono 

 

A valle della valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici, la Regione dovrebbe attuare gli interventi per ridurre gli impatti sui corsi d’acqua per mantenere lo stato di qualità (Stato Ecologico e Stato Chimico) buono, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, ovvero gli interventi di risanamento dove lo stato è risultato inferiore, sulla base dell’analisi delle pressioni, riportata nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia.

Complessivamente, per tutti gli invasi monitorati, risulta che circa il 74% ha uno stato ecologico sufficiente e il 53% uno stato chimico non Buono. Per la maggior parte dei casi, il mancato conseguimento dello stato ecologico Buono è dovuto all’indice LTLeco, per il quale il parametro critico che determina il giudizio sufficiente è quasi sempre la trasparenza. Pertanto, la Regione dovrebbe valutare se l’origine del fattore limitante trasparenza dipenda dalla naturale presenza di particolato sospeso dovuta alle caratteristiche naturali del corpo idrico. In questo caso potrebbero essere derogati i limiti di classe previsti per il calcolo dell’indice LTLeco (tab 4.2.2 d, del D.Lgs. 152/06).

Il mancato conseguimento dello stato chimico buono, dovuto principalmente al superamento delle sostanze prioritarie quali il mercurio, meriterebbe un approfondimento.

In tabella vengono riportati i giudizi relativi ai singoli indici che integrati restituiscono il giudizio complessivi di stato ecologico. Ove presenti più anni di monitoraggio (riportati in tabella), il giudizio attribuito è quello complessivo derivato dai risultati dei diversi anni.

 

In tabella vengono riportati i giudizi di stato chimico. Ove presenti più anni di monitoraggio, il giudizio attribuito è quello complessivo derivato dai risultati dei diversi anni.

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Rapporto annuale sul monitoraggio dei laghi e degli invasi in Sicilia – 2022
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Rapporto annuale sul monitoraggio dei laghi e degli invasi in Sicilia – 2021
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Rapporto annuale sul monitoraggio dei laghi e degli invasi in Sicilia – 2020
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Rapporto di monitoraggio dello stato di qualità dei laghi e degli invasi del Distretto Idrografico della Sicilia – Sessennio 2014-2019
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Invasi – report 2019
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Invasi – report 2018
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Laghi – report 2018
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Invasi – report 2015
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Invasi – report 2014
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Invasi – report 2013
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