Amianto: normativa, ruoli delle Istituzioni e sicurezza ambientale

L’amianto rappresenta una problematica sanitaria ed ambientale di particolare rilievo in diverse aree del territorio nazionale. È un materiale fibroso a base di un minerale naturale chiamato “asbesto”, con un’ottima resa in termini di isolamento termico e acustico, oltre che una grande durata nel tempo.

Nei primi anni ’90 l’amianto è stato messo al bando, poiché l’esposizione può causare gravi malattie respiratorie, provocate dall’inalazione delle fibre che si disperdono nell’aria quando il materiale subisce rotture oppure lesioni a causa di usura.

La l.r.10 del 29 aprile 2014 Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto fornisce indicazioni per l’adozione di misure volte alla prevenzione ed al risanamento ambientale rispetto all’inquinamento da fibre di amianto, prevedendo un coordinamento tra le procedure di competenza dei rami dell’Amministrazione regionale, dell’ARPA Sicilia, delle ASP e degli Enti locali.

Le segnalazioni

In particolare, il ruolo dei Comuni è fondamentale per la tutela della salute dei cittadini dai rischi connessi con l’esposizione all’amianto, mediante il censimento, su base locale, dei siti o edifici in cui lo stesso è presente e la sua progressiva rimozione. Per conseguire tale risultato i Comuni devono dotarsi di un Piano comunale amianto.

Le segnalazioni dei cittadini e delle aziende per presenza, presunta manomissione e/o alterazione di manufatti contenenti amianto, vanno fatte al Comune, attraverso la presentazione di un esposto indirizzato al Sindaco del Comune, o tramite pec alla polizia municipale, competente per territorio.

Le denunce/segnalazioni possono esser fatte dai cittadini anche all’ASP provinciale, che attiverà le verifiche del caso ai fini della tutela della salute pubblica.

All’interno della segnalazione è consigliato inserire informazioni come grandezza (anche approssimativa) della struttura, indirizzo o località nella quale si trova l’amianto, nome del proprietario se noto (può essere anche un Ente, nel caso di case popolari, edifici pubblici o uffici) ed eventuali fotografie.

Le verifiche

Le ASP, in caso di presenza di amianto, dopo verifiche sul posto, sono obbligate ad aggiornare il registro in cui sono censiti i manufatti in cui è presente l’amianto. Il Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto  è istituito presso l’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile. In tale registro confluiscono tutti i dati relativi, comunicati e censiti dal Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, dall’ARPA, dalle Aziende sanitarie provinciali e dagli enti locali nonché il censimento dei centri di stoccaggio/deposito dell’amianto.

Gli enti, difatti, devono riportare, oltre il luogo, il tipo, la quantità ed il livello di conservazione dell’amianto nonché il grado di rischio sanitario da dispersione delle fibre e la priorità della relativa bonifica.

Arpa Sicilia interviene esclusivamente dietro attivazione della Regione e dagli Enti Territoriali come supporto tecnico-scientifico eseguendo il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse in caso, ad esempio, di incendi o attività di bonifica dei siti contaminati da amianto.