L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D. Lgs. 33/2013.
L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare
L’Accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.
Le richieste di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 non rientrano nell’accesso civico.
Dal sito del Sistema Integrato degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (SIURP) è possibile richiedere:
- Accesso civico semplice (d.lgs. n. 33/2013 – art. 5, comma 1, – d.lgs.n. 97/2016)
- Accesso civico generalizzato (d.lgs. n. 33/2013 – art. 1, comma 1, per come modificato dall’art. 2 del d.lgs.n. 97/2016)
- Accesso documentale (l. n. 241/1990 e s.mi. – art. 22 e seguenti; d.p.r. n. 184 del 12 aprile 2006)
- Accesso alle informazioni ambientali (d.lgs. n. 195/2005 – d.lgs. n. 152/2006 – art. 3 sexies)