La direttiva 2008/99/CE sulla “tutela penale dell’ambiente” individua le violazioni che devono essere considerate reati in tutti gli Stati membri obbligandoli a prevedere misure di diritto penale tese a perseguire violazioni gravi della normativa.

In Italia la direttiva è stata recepita con la L.22 Maggio 2015 n. 68   “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” che prevede tra le novità l’inserimento nel codice penale dei delitti ambientali con l’introduzione del Titolo VI  e   nel  Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006) –  il potere di prescrizione, ovvero la possibilità di estinzione dei reati che non comportino danno o pericolo concreto e attuale di danno – tramite adeguamento, da parte del trasgressore, alle prescrizioni impartite dagli organi di Polizia Giudiziaria o dagli altri enti di vigilanza che operano con funzioni di Polizia Giudiziaria ed asseverate tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia. Nella fattispecie è proprio l’Arpa che interviene, come Ente specialistico settoriale, ad asseverare le prescrizioni che vengono impartite dalla Polizia Giudiziaria in materia di tutela ambientale.

È rilevante il dato dell’attività prescrittiva definito nell’arco del 2018 da Arpa Sicilia, anche in relazione alla decuplicata attività che risulta direttamente gestita dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti al sistema agenziale.

La normativa recepisce i principi comunitari “Chi inquina paga” e il “recupero del Bene Ambiente”, per cui l’azione di contrasto ha determinato una serie di risultati significativi, sia nel ripristino dello stato dei luoghi e sia nell’individuare i soggetti imputabili a cui far carico dei costi del recupero del patrimonio ambientale.

Ai sensi dell’art. 452-bis) C.P., è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Sono previste delle aggravanti di pena nei seguenti casi:

  • quando l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (v. art. 452-bis, ult. Comma);
  • in caso di morte o lesioni personali (tranne nei casi in cui si determini una malattia di durata inferiore a venti giorni) come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (v. 452-ter C.P).

Sono previste invece diminuzioni di pena:

  • nel caso in cui i fatti siano commessi per colpa (v. art. 452-quinquies, co. 1);-e, ulteriormente, nel caso in cui da tali condotte colpose derivi soltanto il pericolo di inquinamento ambientale (v. art. 452-quinquies, co. 2).

Ai sensi dell’art. 452-quater) C.P, fuori dai casi previsti dall’art. 434 (disastro innominato), è sanzionato con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale definito, alternativamente, come:

  1. l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
  2. l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistemala cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali,
  3. l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sono previste aggravanti di pena nel caso in cui il disastro sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (v. art. 452-quater, ult. comma)

Diminuzioni di pena sono previste, invece, nel caso in cui i fatti siano commessi per colpa (v. art. 452-quinquies, co. 1);- e, ulteriormente, nel caso in cui da tali condotte colpose derivi il pericolo di disastro (v. art. 452-quinquies, co. 2).

Ai sensi dell’art. 452-sexies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Aggravanti di pena sono previste nel caso in cui dal fatto derivi:

  • pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
  • pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.

L’art. 452-septies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

L’art. 452-terdecies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o recupero stato dei luoghi.

  • Questa pagina ti è stata utile?
  • No